Normative & Certificazioni

CAM arredi, cosa deve dimostrare davvero il fornitore

CAM arredi, cosa deve dimostrare davvero il fornitore

Nei capitolati pubblici la sigla CAM compare ormai in ogni pagina. Nelle offerte che rispondono a quei capitolati, i documenti che dovrebbero sostenerla arrivano molto meno spesso. È lì che si decide una parte crescente delle forniture di arredo alla pubblica amministrazione italiana: non sul prezzo, ma su un fascicolo di certificati che o esiste già il giorno della gara, o non si costruisce in tempo.

I criteri ambientali minimi non sono una preferenza accordata alle offerte più attente all'ambiente: sono requisiti che entrano nel capitolato e diventano eliminatori. Un fornitore di arredi per ufficio che non li dimostra non è meno competitivo. È fuori.

Da dove nasce l'obbligo

I CAM per gli arredi sono fissati dal decreto del 23 giugno 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2022 e in vigore dal 4 dicembre dello stesso anno. L'obbligo di applicarli, però, non sta nel decreto: sta nel codice dei contratti pubblici. L'articolo 57 del d.lgs. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti di inserire nei documenti di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM vigenti. Non è una scelta del singolo RUP, e non dipende dalla sensibilità dell'ente.

L'elenco aggiornato dei decreti per ogni categoria di acquisto è pubblicato dal Ministero dell'Ambiente nella pagina dei CAM vigenti: per chi lavora con la PA vale la pena salvarla, perché i decreti vengono sostituiti nel tempo e citare quello superato è un errore che si vede subito.

Il decreto copre più di quanto si creda

Il perimetro non è solo la fornitura di arredi nuovi: il decreto disciplina anche il noleggio e il servizio di estensione della vita utile degli arredi esistenti. Tre affidamenti diversi, tre set di criteri.

La parte sull'estensione della vita utile è la meno conosciuta e la più interessante per un economo: rigenerare scrivanie e sedute esistenti, quando le condizioni lo permettono, è un affidamento legittimo con criteri propri. E fra le specifiche tecniche compare un'idea nuova per il settore, l'eco-progettazione: all'arredo viene chiesto un bilancio dei materiali che lo compongono e della loro destinazione a fine vita. Il mobile smontabile, riparabile e separabile nei suoi materiali non è più una virtù raccontata nel dépliant: è un requisito che si verifica.

I documenti che l'ente può chiedere

Non una dichiarazione generica di conformità, ma prove specifiche. Quasi tutte nascono dal produttore; il fornitore le raccoglie, le verifica e le presenta. Le famiglie principali sono quattro.

Legno e pannelli

Per i pannelli a base di legno contano il contenimento della formaldeide e la provenienza della materia prima: legno riciclato oppure certificato nelle filiere FSC o PEFC, con catena di custodia documentata. È il requisito su cui i marchi italiani strutturati arrivano più preparati.

Sostanze ed emissioni

Imbottiture e tessuti devono dimostrare l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti censite dal regolamento REACH; vernici e adesivi hanno limiti sui composti organici volatili. Sono dichiarazioni del produttore, con i rapporti di prova dietro.

Durabilità e sicurezza

La resistenza si dimostra con i rapporti di prova secondo le norme europee della famiglia di prodotto: EN 527 per le scrivanie, EN 1335 per le sedute da ufficio, EN 16139 per le sedute a uso non domestico. Per i contenitori il decreto cita ancora la EN 14073, che nel catalogo UNI risulta ritirata; oggi i contenitori da ufficio rientrano nella UNI EN 16121:2024. Un capitolato ben scritto le richiama per numero, e l'offerta risponde con il report del laboratorio, non con una frase.

Sistema e fine vita

Chiudono il fascicolo la gestione ambientale del produttore (ISO 14001 o EMAS), le istruzioni di disassemblaggio, i requisiti sull'imballaggio e la dichiarazione ambientale di prodotto: la EPD è la forma più solida, perché è verificata da un ente terzo e ha dietro un'analisi del ciclo di vita.

Gli errori che fanno perdere le gare

Quasi mai manca la volontà: manca il documento giusto al posto giusto. L'errore più comune è l'autodichiarazione di conformità ai CAM senza i certificati che la sostengono, che in verifica non regge. Seguono i certificati riferiti a una serie diversa da quella offerta, la ISO 9001 presentata dove serve la 14001 (la prima riguarda la qualità, non l'ambiente), i documenti scaduti fra la pubblicazione del bando e l'apertura delle buste, e le equivalenze dichiarate ma non argomentate: la formula «o equivalente» esiste, però l'onere della prova resta a chi la invoca.

C'è poi un errore di posizionamento che si paga due volte: trattare i CAM come burocrazia da assolvere all'ultimo. Il fascicolo certificativo, una volta costruito per marchio e per serie, si riusa su ogni gara successiva. Chi lo tiene aggiornato trasforma un adempimento in un vantaggio competitivo stabile.

Se compri per un ente o scrivi un capitolato

Per chi compra (RUP, economato, ufficio tecnico) la mossa che semplifica tutto è chiedere il dossier certificativo in offerta, non dopo l'aggiudicazione: sposta la selezione sui fornitori attrezzati e riduce il rischio di contestazioni a consegna avvenuta. Per chi progetta, lo studio che scrive il capitolato fa un lavoro migliore quando cita i requisiti CAM per riferimento puntuale invece che con una formula di stile: un capitolato generico produce offerte generiche, e le differenze si scoprono quando i mobili sono già in cantiere.

Vale anche l'inverso: un fornitore serio sa dire prima quali dei suoi marchi coprono quali requisiti, serie per serie. Se la risposta a una domanda sui CAM è vaga, quella vaghezza si ripresenterà in verifica.

Risposte rapide

I CAM valgono anche per gli acquisti sotto soglia? L'obbligo dell'articolo 57 riguarda i contratti pubblici di fornitura senza distinzione di importo, e nella pratica il richiamo ai CAM compare ormai anche in trattative dirette e ordini sul mercato elettronico. Prepararsi solo per le gare grandi significa scoprire il problema sull'ordine piccolo.

Le certificazioni devono essere del produttore o del fornitore? Dipende dal requisito: quelle di prodotto e di processo produttivo (pannelli, emissioni, prove EN, ISO 14001, EPD) nascono dal produttore; il fornitore che presenta l'offerta le raccoglie e ne risponde. Contano l'intestazione corretta e la corrispondenza con la serie effettivamente offerta.

Un arredo senza EPD è automaticamente escluso? No: il decreto ammette più forme di prova per i diversi requisiti, e la dichiarazione ambientale di prodotto è la più completa, non l'unica. Va letta la lettera del capitolato: se l'ente la chiede espressamente, l'alternativa va motivata come equivalente.

Il noleggio degli arredi è coperto dai CAM? Sì, il decreto del 23 giugno 2022 disciplina espressamente l'affidamento del servizio di noleggio, con criteri dedicati, insieme alla fornitura e all'estensione della vita utile degli arredi esistenti.

La differenza fra un'offerta che passa e una che si ferma è un fascicolo preparato prima. Se avete un capitolato in mano, da scrivere o da soddisfare, chiedeteci il Compliance Pack sulla vostra fornitura: requisito per requisito, con i certificati dei marchi che trattiamo.

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