Nei capitolati pubblici la sigla CAM compare ormai in ogni pagina. Nelle offerte che rispondono a quei capitolati, i documenti che dovrebbero sostenerla arrivano molto meno spesso. È lì che si decide una parte crescente delle forniture di arredo alla pubblica amministrazione italiana: non sul prezzo, ma su un fascicolo di certificati che o esiste già il giorno della gara, o non si costruisce in tempo.
I criteri ambientali minimi non sono una preferenza accordata alle offerte più attente all'ambiente: sono requisiti che entrano nel capitolato e diventano eliminatori. Un fornitore di arredi per ufficio che non li dimostra non è meno competitivo. È fuori.
Da dove nasce l'obbligo
I CAM per gli arredi sono fissati dal decreto del 23 giugno 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2022 e in vigore dal 4 dicembre dello stesso anno. L'obbligo di applicarli, però, non sta nel decreto: sta nel codice dei contratti pubblici. L'articolo 57 del d.lgs. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti di inserire nei documenti di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM vigenti. Non è una scelta del singolo RUP, e non dipende dalla sensibilità dell'ente.
L'elenco aggiornato dei decreti per ogni categoria di acquisto è pubblicato dal Ministero dell'Ambiente nella pagina dei CAM vigenti: per chi lavora con la PA vale la pena salvarla, perché i decreti vengono sostituiti nel tempo e citare quello superato è un errore che si vede subito.
Il decreto copre più di quanto si creda
Il perimetro non è solo la fornitura di arredi nuovi: il decreto disciplina anche il noleggio e il servizio di estensione della vita utile degli arredi esistenti. Tre affidamenti diversi, tre set di criteri.
La parte sull'estensione della vita utile è la meno conosciuta e la più interessante per un economo: rigenerare scrivanie e sedute esistenti, quando le condizioni lo permettono, è un affidamento legittimo con criteri propri. E fra le specifiche tecniche compare un'idea nuova per il settore, l'eco-progettazione: all'arredo viene chiesto un bilancio dei materiali che lo compongono e della loro destinazione a fine vita. Il mobile smontabile, riparabile e separabile nei suoi materiali non è più una virtù raccontata nel dépliant: è un requisito che si verifica.
I documenti che l'ente può chiedere
Non una dichiarazione generica di conformità, ma prove specifiche. Quasi tutte nascono dal produttore; il fornitore le raccoglie, le verifica e le presenta. Le famiglie principali sono quattro.
Legno e pannelli
Per i pannelli a base di legno contano il contenimento della formaldeide e la provenienza della materia prima: legno riciclato oppure certificato nelle filiere FSC o PEFC, con catena di custodia documentata. È il requisito su cui i marchi italiani strutturati arrivano più preparati.
Sostanze ed emissioni
Imbottiture e tessuti devono dimostrare l'assenza delle sostanze estremamente preoccupanti censite dal regolamento REACH; vernici e adesivi hanno limiti sui composti organici volatili. Sono dichiarazioni del produttore, con i rapporti di prova dietro.
Durabilità e sicurezza
La resistenza si dimostra con i rapporti di prova secondo le norme europee della famiglia di prodotto: EN 527 per le scrivanie, EN 1335 per le sedute da ufficio, EN 16139 per le sedute a uso non domestico. Per i contenitori il decreto cita ancora la EN 14073, che nel catalogo UNI risulta ritirata; oggi i contenitori da ufficio rientrano nella UNI EN 16121:2024. Un capitolato ben scritto le richiama per numero, e l'offerta risponde con il report del laboratorio, non con una frase.
Sistema e fine vita
Chiudono il fascicolo la gestione ambientale del produttore (ISO 14001 o EMAS), le istruzioni di disassemblaggio, i requisiti sull'imballaggio e la dichiarazione ambientale di prodotto: la EPD è la forma più solida, perché è verificata da un ente terzo e ha dietro un'analisi del ciclo di vita.
Gli errori che fanno perdere le gare
Quasi mai manca la volontà: manca il documento giusto al posto giusto. L'errore più comune è l'autodichiarazione di conformità ai CAM senza i certificati che la sostengono, che in verifica non regge. Seguono i certificati riferiti a una serie diversa da quella offerta, la ISO 9001 presentata dove serve la 14001 (la prima riguarda la qualità, non l'ambiente), i documenti scaduti fra la pubblicazione del bando e l'apertura delle buste, e le equivalenze dichiarate ma non argomentate: la formula «o equivalente» esiste, però l'onere della prova resta a chi la invoca.
C'è poi un errore di posizionamento che si paga due volte: trattare i CAM come burocrazia da assolvere all'ultimo. Il fascicolo certificativo, una volta costruito per marchio e per serie, si riusa su ogni gara successiva. Chi lo tiene aggiornato trasforma un adempimento in un vantaggio competitivo stabile.
Se compri per un ente o scrivi un capitolato
Per chi compra (RUP, economato, ufficio tecnico) la mossa che semplifica tutto è chiedere il dossier certificativo in offerta, non dopo l'aggiudicazione: sposta la selezione sui fornitori attrezzati e riduce il rischio di contestazioni a consegna avvenuta. Per chi progetta, lo studio che scrive il capitolato fa un lavoro migliore quando cita i requisiti CAM per riferimento puntuale invece che con una formula di stile: un capitolato generico produce offerte generiche, e le differenze si scoprono quando i mobili sono già in cantiere.
Vale anche l'inverso: un fornitore serio sa dire prima quali dei suoi marchi coprono quali requisiti, serie per serie. Se la risposta a una domanda sui CAM è vaga, quella vaghezza si ripresenterà in verifica.
Risposte rapide
I CAM valgono anche per gli acquisti sotto soglia? L'obbligo dell'articolo 57 riguarda i contratti pubblici di fornitura senza distinzione di importo, e nella pratica il richiamo ai CAM compare ormai anche in trattative dirette e ordini sul mercato elettronico. Prepararsi solo per le gare grandi significa scoprire il problema sull'ordine piccolo.
Le certificazioni devono essere del produttore o del fornitore? Dipende dal requisito: quelle di prodotto e di processo produttivo (pannelli, emissioni, prove EN, ISO 14001, EPD) nascono dal produttore; il fornitore che presenta l'offerta le raccoglie e ne risponde. Contano l'intestazione corretta e la corrispondenza con la serie effettivamente offerta.
Un arredo senza EPD è automaticamente escluso? No: il decreto ammette più forme di prova per i diversi requisiti, e la dichiarazione ambientale di prodotto è la più completa, non l'unica. Va letta la lettera del capitolato: se l'ente la chiede espressamente, l'alternativa va motivata come equivalente.
Il noleggio degli arredi è coperto dai CAM? Sì, il decreto del 23 giugno 2022 disciplina espressamente l'affidamento del servizio di noleggio, con criteri dedicati, insieme alla fornitura e all'estensione della vita utile degli arredi esistenti.
La differenza fra un'offerta che passa e una che si ferma è un fascicolo preparato prima. Se avete un capitolato in mano, da scrivere o da soddisfare, chiedeteci il Compliance Pack sulla vostra fornitura: requisito per requisito, con i certificati dei marchi che trattiamo.